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Diritto penale informatico

  • Danneggiamento informatico: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque distrugge, deteriora o rende totalmente o parzialmente inservibili sistemi informatici o telematici altrui, programmi, informazioni o dati.
  • Accesso abusivo a sistema informatico: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà di chi ha titolo per escluderlo.
  • Attentato ad impianti di pubblica utilità: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità; oggetto dell’azione criminosa possono essere un sistema informatico o telematico di pubblica utilità, dati, informazioni o programmi contenuti o pertinenti a tali sistemi.
  • Detenzione e diffusione abusiva codici di accesso a sistemi informatici o telematici: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare a terzi un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o fornisce istruzioni o indicazioni idonee al suddetto scopo.
  • Diffusione programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque diffonde, comunica, consegna un programma informatico da esso o da altri redatto, ed avente lo scopo o l’effetto di danneggiare un sistema informatico o telematico di dati o programmi in esso contenuti o pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale o l’alterazione del suo funzionamento.
  • Frode informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
  • Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere all’autorità giudiziaria, fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose; si ha violenza sulle cose in ambito informatico, quando un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
  • Ingiuria a mezzo internet: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque offende onore o decoro di una persona presente mediante comunicazione telefonica o telematica.
  • Diffamazione a mezzo internet: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque comunicando telematicamente con più persone offende l’altrui reputazione; la pena è aggravata qualora ciò avvenga con il mezzo della stampa telematica.
  • Falsità ideologica telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque autore di un reato svolga la sua attività di manifestazione di giudizio o di attestazione valendosi di tale strumento.
  • Falso informatico: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque compie una falsità su un documento informatico o colloca abusivamente un documento digitale all’interno di un sistema informatico.
  • Falso in atto privato:falso informatico adoperato su scritture private.
  • Falso in atto pubblico: falso informatico adoperato su dati o informazioni aventi efficacia probatoria.
  • Uso indebito di carta di credito: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carta di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi; è parimenti punibile chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
  • Truffa contrattuale telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque - in ambiente informatico/telematico - in qualità di contraente ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che ove conosciute avrebbero indotta l’altro contraente a non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.
  • Insolvenza contrattuale telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque - in ambiente informatico/telematico - dissimulando il proprio stato d’insolvenza contragga un’obbligazione con il proposito di non adempierla, qualora l’obbligazione non venga effettivamente adempiuta.
  • Appropriazione indebita telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso nell’ambito di un ambiente telematico/informatico.
  • Duplicazione abusiva software: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
  • Rimozione o elusione dispositivi di protezione software: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque per trarne profitto, ponga in essere una condotta tale da consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
  • Banche dati: è punibile chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati, o distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.
  • Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne prendere cognizione, una corrispondenza a lui non diretta, ovvero in tutto o in parte la distrugge o la sopprime.
  • Rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque che essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte.
  • Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe; è parimenti punibile chiunque riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
  • Installazione abusiva di apparecchiature per le intercettazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fuori dai casi consentiti dalle legge, installa apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi.
  • Falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
  • Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti informatici, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto se dal fatto deriva nocumento.
  • Ricettazione beni di informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta beni informatici provenienti da altro delitto (ricorrente la ricettazione di programmi abusivamente duplicati).
  • Pedofilia informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque diffonde in internet immagini aventi ad oggetto il compimento di atti sessuali con minori ovvero minori ritratti in posizioni o in atteggiamenti erotici.
  • Minacce informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque minacci ad altri un ingiusto danno mediante l’utilizzo di mezzi informatici.
  • Molestie informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque in ambito telematico rechi a taluno molestia o disturbo.
  • Segni distintivi: ricevono tutela penale tutti i segni distintivi commerciali riprodotti in ambito informatico.
  • Pirata informatico: soggetto che si introduce illegalmente nei sistemi informatici altrui.


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