Consulente Legale Informatico - Studio Legale Frediani

Benvenuto dal Tuo Consulente Legale Informatico
Via Cividale 51 Montecatini Terme 51016 (PT) - Partita Iva 01426790471 - SKYPE: consulentelegaleinformatico.it
Telefono +39 0572 78166 - Fax. +39 0572 72698 - Cellulare +39 329 3149970 - E-Mail: info@consulentelegaleinformatico.it
.: domenica 5 settembre 2010 ore 05:53 :. Utenti attivi: 27

Lo Studio Legale Frediani è Delegato Territoriale Toscana per ANORC
Anorc (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale)

Sentenze

L'azienda non può controllare gli accessi ad internet e alla posta del dipendente con apparecchiature elettroniche

Staff

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE            R.G.N. 27114/2006

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                        Rep.

 

Dott. BRUNO BATTIMIELLO                           - Presidente - ud. 16/12/2009

Dott. GUIDO VIDIRI                                        - Consigliere - PU

Dott. PAOLO STILE                                         - Consigliere -

Dott. GIOVANNI AMOROSO                            - Consigliere -

Dott. VITTORIO NOBILE                                 - Rei. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27114-2006 proposto da:

 

*******       in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ***

INT. 14, presso lo studio dell’avvocato ***, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ***

giusta mandato a margine del ricorso;

 

-ricorrente-

contro

   

***, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ***, presso lo studio

dell’avvocato ***, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ***,

giusta mandato a margine del controricorso;

 

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 668/2005 della CORTE D'APPELLO di

MILANO, depositata il 30/09/2005 R.G.N. 872/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIUO

NOBILE;

udito l'Avvocato ***;

udito l'Avvocato ***;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MÄRCELLO MATERA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

R.G. 27114/2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza n. 1048 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di

Milano, in accoglimento della domanda proposta da *** nei

confronti della ***, dichiarava la illegittimità dei due licenziamenti alla stessa intimati in data 28-6-2002 e 27-9-2002, con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il Tribunale, quanto al primo licenziamento, riferibile a fatti commessi fra

il 15-5-2002 e il 13-6-2002, riteneva che i fatti contestati, sintetizzabili

nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il

regolamento aziendale del 4-5-2001, fossero stati rilevati e registrati da un

programma di controllo informatico centralizzato {Super Scout), in violazione

dell'art. 4 comma 2 della legge n. 300/1970, con la conseguente inutilizzabilità

dei dati acquisiti. In ogni caso riteneva violate le regole di proporzionalità e

gradualità delle sanzioni disciplinari. Quanto, poi, al secondo licenziamento, intimato a seguito di lettera di contestazione del 17-9-2002, il primo giudice riteneva la contestazione tardiva, poiché i fatti contestati, relativi al periodo 28-1-2002/19-6-2002, erano in parte antecedenti alla prima contestazione disciplinare e in parte una duplicazione dei fatti già contestati e per i mesi precedenti la prima contestazione, sicuramente conoscibili con il programma Super Scout, Inoltre essi erano stati ricavati direttamente dal personal computer della *** senza che la società avesse dimostrato l'inaccessibilità dello stesso fra il 21 giugno 2002 e il momento del rilievo dei dati alla fine di agosto, come riferito dal teste ***, con il dubbio della manipolazione dei dati stessi e di una conoscenza o comunque conoscibilità dei dati in epoca antecedente. Avverso la detta sentenza la *** proponeva appello, deducendo: quanto al primo licenziamento, che i controlli attuati, in quanto volti contro comportamenti illeciti espressamente vietati dalla società, non erano inibiti dall'art. 4 1. 300/70 e che il comportamento contestato, costituente grave inadempimento degli obblighi aziendali, così come portati a conoscenza della lavoratrice attraverso il regolamento aziendale, giustificava il licenziamento per giusta causa; quanto al secondo licenziamento, che il primo giudice aveva errato nel ritenerne la illegittimità poiché il recesso era intervenuto a rapporto di lavoro in atto; che la contestazione era tempestiva in relazione al primo momento utile per farla (reintegrazione) e sulla base di risultanze legittimamente acquisite successivamente, come confermato dai testimoni; in ogni caso che il licenziamento stesso doveva essere considerato come fatto storico al fine di valutare la gravità del primo inadempimento.

La società appellante chiedeva quindi la riforma della pronuncia di primo

grado con il rigetto delle domande di controparte.

La *** si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 30-9-2005, confermava la sentenza appellata e condannava l'appellante al pagamento delle spese. In sintesi la Corte territoriale, riteneva applicabile ai fatti addebitati ed accertati a sostegno del primo licenziamento il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 300/70, con conseguente indispensabilità di un accordo sindacale o, in mancanza, dell'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, e concludeva negando qualsivoglia valore probatorio ai dati acquisiti in violazione dell'art. 4 citato, non utilizzabili in causa. La Corte, poi, ha rilevato la mancanza del nesso di proporzionalità fra gli addebiti e la sanzione in relazione sia alla durata dei collegamenti, sia all'assoluta mancanza di precedenti contestazioni ad altri dipendenti per fatti analoghi, sia alla mancanza di precedenti disciplinari in capo alla lavoratrice. Quanto al secondo licenziamento la Corte d'Appello ha infine affermava che non poteva non rilevarsi la tardività della contestazione, trattandosi di fatti comunque conoscibili dal datore di lavoro all'epoca del primo licenziamento, e riteneva assorbito ogni altro profilo di dedotta illegittimità del licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza la società *** ha proposto ricorso con nove motivi. La *** ha resistito con controricorso.

Infine la *** ha depositato memoria ex art. 378 e.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente va rilevato che nella fattispecie, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data 30-9-2005, non trova applicazione ratione temporis l'art. 366 bis e.p.c., di guisa che non assumono rilevanza i quesiti formulati dalla ricorrente. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito, in

sostanza trasformando essa "parte offesa" in "parte offendente", ha omesso di

considerare l'enorme quantitativo di accessi ad internet di svariato tipo, con

rilevante sottrazione al tempo di lavoro e con pericolo per la sicurezza della

rete aziendale e, pur avendo accertato che per regolamento interno, conosciuto

dalla ***, tali accessi erano autorizzati solo per le esigenze di servizio,

non ne ha tratto le relative conseguenze, in ordine alla proporzionalità del

licenziamento, anche sotto il profilo della configurabilità del reato di cui all'art.

615 ter c.p.. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Mentre la "censura di fondo" è del tutto generica, il quantitativo degli accessi ad Internet, come risultato dai tabulati prodotti in corso di causa, e non anche come emerso dal sistema di controllo Super Scout (i cui dati sono stati ritenuti legittimamente non utilizzabili, come si vedrà), è stato attentamente

esaminato e valutato (con riferimento al primo licenziamento, stante la tardività

del secondo) dalla Corte d'Appello, la quale, con motivazione congrua e priva

di vizi logici, ha rilevato la sproporzione tra addebito e sanzione, in base ai

rilievi che il collegamento a Internet nel periodo in osservazione (15-5/13-6-

2002) si era verificato in otto giornate oltre all'apertura, quotidiana dal 27

maggio, di un indirizzo di posta elettronica non aziendale al portale www.virgilio.it, che pur non essendovi contestazione sul tipo di sito visitato e sulla potenziale dannosità per il sistema informatico aziendale, nella specie non era stato contestato in modo specifico il tempo che sarebbe stato sottratto alla prestazione lavorativa, non essendo indicati né l'orario né la durata dei singoli collegamenti, i quali potevano essere avvenuti anche in pausa lavorativa, che dai citati tabulati era emerso che la durata dei collegamenti (salvo uno) era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era avvenuto, non di rado, in pausa pranzo, che peraltro non era emerso che in precedenza vi fosse stato da parte della azienda un particolare richiamo sulla rigidità del divieto di uso promiscuo, che, infine, la lavoratrice non aveva precedenti disciplinari. Inammissibile è, poi, la censura relativa alla omessa considerazione della gravità del fatto sotto il profilo dell'art 615 c.p., trattandosi di questione, non trattata dai giudici di merito, in ordine alla quale la ricorrente non indica specificamente la avvenuta deduzione nei motivi di gravame dinanzi alla Corte d'Appello (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Né all'uopo può ritenersi sufficiente il generico richiamo, tra l'altro, anche alla legge n. 547 del 1993, contenuto nel Regolamento in "ordine al corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali" contenuto nel ricorso. Peraltro non può ignorarsi che i fatti contestati erano "sintetizzabili nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale" e non anche nell'"accesso abusivo al sistema informatico" della società.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 8

dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 4 lettera A) e D) del d.lgs. n. 196/2003

nonché vizio di motivazione, in sostanza lamenta che erroneamente la Corte di

merito avrebbe ritenuto nella fattispecie la violazione dell'art. 8 della legge

300/1970 e della normativa sulla privacy (all'epoca legge 675/1996, ora d.lgs.

196/2003). Osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno la impugnata

decisione, la quale, seppure nelle premesse ha, tra l'altro, prospettato la

questione della utilizzabilità o meno delle informazioni acquisite anche sotto i

profili dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori e della tutela della privacy, in

sostanza ha poi fondato la decisione, circa la inutilizzabilità dei dati risultati dal

sistema di controllo adottato (Super Scout), soltanto sulla violazione dell'art. 4

dello stesso Statuto (ritenendo, peraltro, utilizzabili i tabulati rilevati

direttamente dal computer). Il motivo, quindi, in quanto non attinente al reale decisum, (v. Cass. 28-1-1995 n. 1075, Cass. 9-2-2000 n. 1455, Cass. 17-1-2005 n. 757) risulta inammissibile. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 4 citato e vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha, appunto, ritenuto che nella fattispecie vi fosse stata una violazione della detta norma. Al riguardo, in particolare, la ricorrente in primo luogo deduce che "i dati posti a base della seconda contestazione non erano stati rilevati da alcun sistema di controllo, bensì dal diretto esame del computer della ***", per cui superflua era "qualsiasi dissertazione" sull'art. 4.

Tale censura risulta inammissibile, in quanto anch'essa non attinente al

decisum, giacché la violazione dell'art. 4 dello Statuto è stata affermata in relazione al primo licenziamento, mentre per il secondo licenziamento la decisione è stata incentrata sulla tardività della contestazione. In secondo luogo, ed in generale, la ricorrente, premesso che "i controlli rivolti a esclusiva finalità di tutela del patrimonio aziendale ricadono al di fuori del campo di applicazione dell'art. 4" citato, lamenta che la Corte di inerito avrebbe male interpretato ed applicato il detto articolo, in sostanza "parificando i controlli difensivi a quelli sull'attività lavorativa". Tale censura è infondata.

Come è stato affermato da questa Corte "ai fini dell'operatività del divieto

di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei

lavoratori previsto dall'art. 4 legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate" (v. Cass. 3-4-2002 n. 4746). Il detto articolo 4, infatti, sancisce, al suo primo comma, il divieto di

utilizzazione di mezzi di controllo a distanza sul presupposto - espressamente

precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorché

necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione

"umana", e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la

vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di

autonomia nello svolgimento del lavoro. Lo stesso articolo, tuttavia, al secondo comma, prevede che esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. In tal caso è prevista una garanzia procedurale a vari livelli, essendo la installazione condizionata all'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali

o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all’autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. in tal modo, come è stato evidenziato da Cass. 17-7-2007 n. 15892, "il

legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori

a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole,

della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e

sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi

soggetti ad essa partecipi". Con la stessa sentenza, è stato però precisato che la "insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di

garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore", per cui "tale esigenza"

"non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei ed. controlli

difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei

lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle

obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei

al rapporto stesso". in tale ipotesi si tratta, infatti, comunque di un controllo ed.

"preterintenzionale" che rientra nella previsione del divieto "flessibile" di cui

al secondo comma dell'art. 4 citato. Del resto, come già affermato da Cass. 18-2-1983 n. 1236, l'articolo in esame "disciplina distintamente le due ipotesi" delle apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (primo comma) e delle apparecchiature richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, "ma tali comunque da presentare la possibilità di

fornire anche il controllo a distanza del dipendente", le prime assolutamente

vietate, le seconde consentite "soltanto a condizione che il datore di lavoro

osservi quanto tassativamente previsto". Orbene sul punto la impugnata sentenza si è attenuta a tali principi e con motivazione congrua e priva di vizi logici ha affermato che "i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento (se non altro, nel nostro caso, sotto il profilo del rispetto delle

direttive aziendali)". La Corte territoriale ha, altresì, aggiunto che "ciò è evidente laddove nella lettera di licenziamento i fatti accertati mediante il programma Super Scout sono utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell'obbligo di

diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (e

non si motiva invece su una particolare pericolosità dell'attività di collegamento in rete rispetto all'esigenza di protezione del patrimonio aziendale").

Sulla base di tali considerazioni la Corte legittimamente ha ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 4 comma 2 citato, negando la utilizzabilità dei dati acquisiti dal citato programma in violazione di tale norma. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato II al d.lgs 626/1994 e all'art. 615 ter e.p.c. nonché vizio di motivazione, in sostanza, posto che la *** era a conoscenza "sia del divieto di accesso ad Internet non giustificato da esigenze d'ufficio sia della riserva di controllo sulla osservanza del divieto formulata dalla società", in sostanza ritiene il controllo in esame legittimo in quanto effettuato non "all'insaputa" dei lavoratori e lamenta che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dato prevalenza alla norma dello Statuto dei

lavoratori e non alla norma successiva del 1994. La ricorrente, poi, assume che

analogo argomento potrebbe ricavarsi dall'art. 615 ter e.p..

Il motivo è infondato.

La normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo

di lavoro del 1994 non ha in alcun modo modificato la disciplina "di base" a

tutela della libertà e dignità del lavoratore, fissata dall'art. 4 della legge 300/70.

Le uniche regole in materia di "controlli a distanza" sono rimaste quelle dettate dall'art. 4 dello Statuto, che, peraltro, è stato poi anche espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lgs. n. 196/2003.

Tanto meno, poi, ha inciso sulla norma statutaria l'art. 4 della legge n. 547

del 1993 che ha introdotto il reato di cui all'art. 615 ter e.p..

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando un vizio di motivazione,

in sostanza lamenta che "non si comprende dove la Corte di Milano abbia

individuato le "dettagliate indicazioni a livello comunitario e nelle esperienze

degli altri paesi" che avrebbero dovuto guidare l'agire della società" nel coordinamento tra la normativa statutaria e quella sulla protezione dei dati

personali. il motivo è inammissibile in quanto rivolto contro una generica

considerazione svolta ad abundantiam dalla Corte di merito (v. Cass. 23-11-

2005 n. 24591, Cass. 28-3-2006 n. 7074), subito dopo aver concluso, come

sopra, che il controllo a distanza effettuato dalla società con il programma

Super Scout, rientrava a tutti gli effetti nella sfera di applicazione dell'art. 4

comma 2 dello Statuto dei lavoratori, le cui modalità non erano state osservate.

Con il sesto motivo la ricorrente in sostanza lamenta che sentenza

impugnata avrebbe omesso di considerare che i fatti di causa sarebbero stati

ammessi dalla ***. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Innanzitutto, come più volte affermato da questa Corte, "la valutazione

degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di

merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità

della motivazione del relativo apprezzamento" (v. fra le altre Cass. 13-1-2003

n. 322, Cass. 17-11-2005 n. 23286, Cass. 2-4-2004 n. 6556, Cass. 18-5-2006 n.

11660, Cass. 18-5-2006 n. 11670). Nel caso in esame, poi, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che, sul punto aveva affermato che "ammettere genericamente di avere talvolta utilizzato il computer aziendale per ragioni personali non significa certo ammettere tutte le operazioni contestate, per di più riferite ad un periodo notevolmente risalente nel tempo e distribuite su quasi cinque mesi". La ricorrente, in sostanza, censura la sentenza impugnata riproponendo genericamente la propria tesi, senza neppure indicare se e in che modo la decisione del primo giudice sia stata, sul punto, specificamente censurata in appello. Peraltro, come si è già rilevato, la Corte d'Appello, dopo aver

legittimamente escluso la utilizzabilità dei dati risultanti dal controllo Super

Scout, correttamente e con adeguata motivazione ha valutato attentamente (in

relazione al primo licenziamento) tutti gii accessi ad internet e le aperture di

posta elettronica in base alle altre risultanze, escludendo, con apprezzamento

prettamente di merito, la proporzionalità tra addebito e sanzione. Con il settimo motivo la ricorrente in sostanza censura tale valutazione di merito in particolare lamentando la omessa considerazione della previsione collettiva (art. 54 ccnl invocato dalla *** nel corso del giudizio di merito) relativa alla insubordinazione, che sarebbe attinente al caso in esame e rilevando che, con riguardo al primo licenziamento, il ridotto numero di accessi emerso dal documento n. 18 andrebbe collegato alla brevità del lasso di tempo al quale esso si riferisce. Le censure risultano entrambe inammissibili. La prima costituisce questione nuova, in quanto non trattata dalla Corte d'Appello e sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all'avvenuta deduzione davanti alla stessa Corte territoriale (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).

Peraltro, come evidenziato dalla controricorrente, la società in realtà con

l'appello aveva anche precisato che il richiamo di controparte all'art. 54 del

ccnl "era ed è un discorso privo di fondamento" in quanto "il recesso aziendale

non è fondato su una previsione particolare del ccnl, ma si basa sul potere

risolutorio conferito dalla legge (art. 2119 ce. e art. 3 legge n. 604 del 1966")".

La seconda censura investe direttamente l'apprezzamento di fatto in ordine alla proporzionalità tra addebito e sanzione, rimesso ai giudici del merito, senza, in sostanza indicare specificamente alcuna carenza o vizio logico nel ragionamento della Corte territoriale.

Con l'ottavo motivo la ricorrente censura la impugnata sentenza nella

parte in cui ritiene intempestivo il secondo licenziamento per tardività della

contestazione, deducendo in particolare che "rilevante ai fini della valutazione

della tempestività non è il momento in cui il fatto è stato commesso ma la conoscenza che di questo ne abbia il datore" di lavoro (nella specie emersa come da testimonianza ***).

Anche tale motivo risulta inammissibile in quanto, al di là della violazione

di legge formalmente denunciata, ripropone, in sostanza, una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi ed una revisione del ragionamento decisorio inammissibili in questa sede. Come questa Corte ha più volte affermato, la valutazione relativa alla immediatezza della contestazione e alla tempestività del recesso datoriale costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (v. tra le altre Cass. 17-12-2008 n. 29480, Cass. 6-9-2006 n. 19159). Nella specie la sentenza impugnata ha affermato che "quanto alla seconda contestazione disciplinare dei 17 settembre 2002, cui ha fatto seguito il

secondo licenziamento disciplinare in data 27 settembre 2002, essa si riferisce

a fatti commessi nel periodo 28 gennaio 2002/19 giugno 2002 e accertati,

seguendo quanto dichiarato dal teste ***, nell'agosto 2002, ricavando i dati

direttamente dai personal computer in uso a ***" (la prima contestazione

del 21-6-2002, come si è detto, si riferiva al periodo 15-5/13-6-2002).

La Corte territoriale, poi, ha ritenuto "convincente la argomentazione del primo giudice secondo cui, sia per il periodo di sovrapposizione che per il periodo antecedente, non può non rilevarsi la tardività della contestazione trattandosi di fatti comunque conoscibili dal datore di lavoro all'epoca dei primo licenziamento." Al riguardo la Corte di merito ha rilevato che "la stessa società, nella lettera di licenziamento del 28 giugno 2002, precisava di avere "disposto ulteriori accertamenti" e di aver "potuto appurare" che i comportamenti illeciti erano "stratificati e numerosi sia nel periodo precedente che anche in quello successivo al periodo considerato dalla lettera di contestazione", per cui nella specie si trattava di "fatti antecedenti al primo licenziamento e agevolmente conoscibili dal datore di lavoro prima del recesso".

Tale decisione, congruamente motivata e priva di vizi logici, resiste alla censura generica della ricorrente.

Con il nono motivo, infine, la ricorrente censura la impugnata sentenza

nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'istanza con la

quale la società, eccependo che la *** aveva "reperito nuova occupazione

professionale retribuita", aveva chiesto, anche in appello, ai fini della prova

dell' aliunde perceptum, che sul punto venisse "disposto l'interrogatorio formale dell'attrice, e che fosse ordinata l'esibizione di buste paga o notule professionali o quant'altro". Il motivo risulta del tutto generico e privo di autosufficienza, in mancanza di qualsiasi indicazione sufficientemente specifica in ordine alle circostanze di fatto e ai documenti oggetto delle richieste istruttorie non accolte.

In sostanza la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato concretamente davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato » cfr.. Cass. 16-5-2005 n.10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3^2-1998 n. 1099-)

Peraltro, come è stato affermato da questa Corte, "il ricorrente che in sede

di legittimità denunci la mancata ammissione nei gradi di merito del dedotto

interrogatorio formale ha l'onere di indicare specificamente, trascrivendole, le

circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice

di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, della

prova stessa" (v. ira le altre Cass. 5-6-2007 n. 13085).

Né è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della generica

richiesta di esibizione di "buste paga o notule professionali o quant'altro"

avanzata dalla società. Come questa Corte ha più volte precisato, "il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione" (v. fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. I 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez.Ili 2-2-2006 n. 2262). D'altra parte "l'esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza dei documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio" (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943). Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore

della ***, delle spese, liquidate in euro 39,00 oltre euro 3.000,00 per

onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Roma 16 dicembre 2009

 

Lo Studio Legale svolge la propria attività anche via web nel pieno rispetto del Codice Deontologico come riformato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 26 ottobre 2002 (il codice deontologico è consultabile sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale Forense http://www.cnf.it ). Le tariffe applicate sono quelle vigenti come statuite dal Consiglio Nazionale Forense (per prenderne visione, cliccare su Tariffe). Polizza asscurativa professionale stipulata con Toro Assicurazioni. n. polizza 466/59/00806052 massimale 1.000.000 di euro.

Consulente Legale Informatico è Copyright © 2002-2009 di Valentina Frediani
Powered by Romyx