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Sentenze

Il direttore è responsabile del forum

staff

 

Tribunale di Firenze, Sezione I Penale in composizione monocratica, Sentenza 13 febbraio 2009 (dep. 14 maggio 2009), n. 982/09


Un sito Internet è prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. 62/2001. Di conseguenza, i commenti pubblicati su un eventuale forum (incidentalmente contenuto in una testata registrata) risponde il direttore per omesso controllo. Gli opinabili dicta del Tribunale di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA - GIUDICE MONOCRATICO

il Giudice: DOTT. SSA X ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale R.G. 3900/07 e R.G.N.R. 14998/05

contro

A. C. nato a …… il …… ed ivi residente in ….

LIBERO ASSENTE

Difensore di fiducia avv. X del foro di Firenze

• Difensore avv. X per la parte civile X già costituita in data 31.05.2007

IMPUTATO

a) reato di cui agli anti 57, 595, III comma c p e 13 L n°. 47/1 948 per avere, quale direttore responsabile della parte giornalistica del sito Internet "www.XXX.it", senza essere concorrente nel reato di diffamazione, omettendo con negligenza di esercitare sul contenuto dei commenti formulati dagli utenti collegati al sito ed inseriti in calce alle notizie del 18.5.2004, 10.6.2004, 10.8.2004, 25.11.2004, 19.1.2005, il controllo necessario ad impedire che per il tramite delle pubblicazioni venissero commessi reati, consentiva la messa in rete e la conseguente visione, da parte di tutti gli utenti del sito, dei commenti di cui sopra aventi un contenuto offensivo della reputazione del Sindaco di XX, X con l'aggravante della pertinenza degli stessi ad un fatto determinato (denunciando una interferenza di interessi privati del Sindaco nella attività della xxx s.p.a. inerente alla gestione dei parcheggi pubblici realizzati negli anni 2004-2005, in quanta si diceva che la moglie del Sindaco era socia della xxx s.p.a.).

In Firenze, nelle date sopra indicate.

CONCLUSIONI

Il PM chiede, 62 bis c.p. prevalenti, la condanna a mesi 8 di reclusione ed 800,00 di multa.

Il difensore avv. X per la parte civile si riporta alle conclusioni scritte che deposita.

II difensore avv. X chiede non doversi procedere per difetto della querela, in ipotesi assoluzione con formula di giustizia e in seconda ipotesi indulto.

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze in data 31.5.2007 A. C. veniva rinviato al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondervi del reato in epigrafe ascritto.

All'udienza dell'8.2.2008, assente l'imputato del quale veniva dichiarata la contumacia essendo stato regolarmente citato, presente il difensore della p.c., venivano chiesti ed ammessi i mezzi di prova.

All'udienza del 26.9.2008, presente il difensore della p.c., venivano sentiti i testi XX, XX e XX, mentre il processo veniva rinviato per l'audizione del teste XXX, assente.

All'udienza del 23.1.2009, presente il difensore della p.c., veniva sentito il teste XXX

Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti discutevano il processo ed il giudice rinviava ad altra udienza per le repliche del P.M..

All'udienza del 13.2.2009, presente il difensore della p.c., il P.M. rinunciava alle repliche ed il giudice, ritiratosi in camera di consiglio emetteva contestuale dispositivo, di cui dava lettura in udienza.

*************

Osserva il giudice che le prove acquisite consentono di formulare un ragionevole giudizio di colpevolezza dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Tanto premesso oggetto esclusivo del successivo accertamento è rappresentato dalla verifica della natura diffamatoria [o meno] dei commenti formulati dagli utenti collegati al sito internet www.XXX.it inserite in calce alle notizie del 18.5.2004, del 10.6.2004, del 10.8.2004, del 25.11.2004 e del 19.1.2005.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che alla data dell'11.1.2005 in calce alla notizia del 18.5.2004 vi è, tra gli altri, il commento dell'utente XX che dice "...togli la moglie dalla xxx s.p.a. e un se ne parla più!! Se poi eviti di dargli 9 euro a multa sarebbe ancora meglio !!" (v. doc. 1 allegato alla querela).

Alla data del 19.1.2005 sempre sul medesimo sito internet, era presente una notizia datata 10.8.2004, intitolata "Partecipazione: il Sindaco ne parla ma nessuno gli crede" e sotto il riquadro Commenta la notizia tra gli altri vi è il commento dell'utente XXX che dice "(...) l'unica partecipazione che X conosce è quella in xxx s.p.a.. Stai tranquillo che ho tanti difetti, ma non parlo mai per sentito dire".

Sempre alla data 19.1.2005 sul medesimo sito, sotto la notizia del 10.6.2004 intitolata Parcheggi B. e G. aperti entro Natale, vi è, tra gli altri il commento del 7.10.2004 dell'utente XXX che dice "Ennesima farsa propagandistica della incorreggibile coppia X-X, aggravata dal fatto che ad usufruirne saranno le tasche di questi ultimi, già peraltro, piene all'inverosimile" e poi quella dell'utente X che dice "xxx s.p.a.: un'associazione a ...."; il commento dell'utente XXX dell'11.10.2004 in cui si dice " (..) la moglie del X è dentro la xxx s.p.a.(...) poi c'è anche quella che la moglie del sindaco è nella X & C. ma chi sono queste signore, io non dico che non possa esser vero (...) credo che i parcheggi siano diventati a pagamento oltre che per far entrare i soldi in tasca alle mogli, anche per disincentivare l'uso dei mezzi privati.".

Mentre alla data dell' 11.1.2005 sotto la notizia del 23.11.2004 era presente un commento dell'utente XXX che dice "Ennesima farsa paraecologista dell'ineguagliabile, per numero di stronzate, Amministrazione Cittadina capeggiata dell'impenitente esperto in parcheggi a pagamento, XXX"

Infine alla data del 1.9.1.2005 sotto la notizia del 19.1.2005 intitolata XXX "Su parcheggio F. aspettiamo parere ministero" era presente il commento dell'utente parterre che dice "X e X sono vergognosi"

Ciò premesso, occorre accertare se i testi di questi commenti denunciati dall'odierna parte lesa (costituitasi parte civile) abbia natura diffamatoria ovvero se siano espressione di un legittimo diritto di critica o, infine, seppur di tipo diffamatorio, siano stati determinati da un fatto ingiusto altrui.

*****************

Preliminarmente, tuttavia, va risolta la questione dell'estensione o meno alle pubblicazioni on line della disciplina sulla stampa, questione che coinvolge anche la nuova configurazione del reato della diffamazione a mezzo stampa previsto dell'art. 595 co. 3 c.p.. In primo luogo va osservato che l'ultima legge sull'editoria n. 62/2001, di riforma della legge n. 47/1948, ha data una nuova definizione di prodotto editoriale, che estende anche alle pubblicazioni con il mezzo elettronico (internet) la disciplina sulla stampa. Invero il prodotto editoriale viene individuato nel "prodotto realizzato sul supporto cartaceo, ivi compreso libro o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici (art. 1 co. 1). Prodotto editoriale diventa, anche la pubblicazione on line che si avvale appunto del mezzo elettronico e può essere riprodotto facilmente su supporto informatico. Il silo internet, inteso come insieme di hardware e software attraverso cui si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati, in quanta prodotto editoriale, ai sensi della l. n. 62/2001, si deve ritenere sottoposto anche ai fini penali alla disciplina sulla stampa. Quanta ai periodici on line, essi rientrando in questo genus, sono soggetti anche alle indicazioni obbligatorie in tema di editoria previste per gli stampati e alla registrazione obbligatoria della testata (art. 1 co.3). Quindi anche il giornale on line ha un suo direttore responsabile ed un editore che devono essere riportati sul sito web. Ragionando in questi termini, nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un giornale telematico, non possono non richiamarsi le norme del codice penale in materia di stampa, ossia l'art. 595 co. 3 c.p. e l'art. 57 c.p.. Per come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. Pen. Sez. V 27.12.2000, n. 4741), essendo l'azione di immissione del messaggio 'in rete' idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. A parere del giudice, l'abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile comunque secondo i normali criteri che disciplinano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca.

Conseguentemente risponde sicuramente del reato di diffamazione l'autore della pubblicazione, ove sia indicato. Ma anche il direttore responsabile della pubblicazione potrà rispondere sia di concorso nel medesimo reato sia autonomamente del reato di cui all'art. 57 c.p.. Nel primo caso, occorrerà

dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nella consapevolezza (dolo) del suo contenuto lesivo della dignità e dell'onore altrui, mentre nel secondo caso si tratterà di un reato autonomo punibile a titolo di colpa, che consiste nel mancato esercizio sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Come è noto, si tratta di figure autonome di reato che vanno ascritte ai due soggetti coinvolti nella vicenda in base alla loro effettiva responsabilità.

Inoltre non è inutile qui precisare che il reato di cui all'art. 595 c.p. è un delitto di pericolo che si consuma nel momento in cui qualcuno, comunicando con più persone, pronuncia frasi e formula giudizi idonei ad offendere l'altrui reputazione.

In quanta reato di pericolo, è superfluo, ai fini del perfezionamento della fattispecie, verificare se davvero le espressioni pronunciate abbiano leso l'immagine della persona offesa agli occhi di coloro che le udirono, essendo invece sufficiente verificare che lo strumento usato ed i giudizi formulati siano di per se idonei a nuocere all'altrui immagine morale, professionale, umana o commerciale. L'idoneità a nuocere va ricercata secondo parametri di valutazione indubbiamente oggettivati - alla stregua della sensibilità comune dell'uomo medio di una determinata epoca - ma che, nel contempo, tengano necessariamente conto delle peculiarità proprie della cerchia di persone all'interno della quale la condotta diffamatoria si è consumata, nonché delle caratteristiche peculiari della persona offesa e di coloro con cui questa ha comunemente contatti.

Nel caso in esame, ed applicando i suddetti criteri, lo strumento adoperato dall'imputato è stato sicuramente idoneo a ledere la reputazione di XXX, stante la capacità diffusiva del giornale on line su cui i commenti sopra indicati sono stati pubblicati e tenuto conto che XXX, è noto a livello nazionale, non solo come sindaco della città di Firenze e presidente dell'ANCI, ma anche come esponente di un noto partito politico italiano.

Inoltre va rilevato che ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione, dev'essere valutato sia il testo letterale dello scritto, sia il complesso dell'informazione rappresentata dal testo, sicché, se dal complesso di tali elementi viene agevolata un'interpretazione del testa piuttosto che un'altra, deve tenersi conto di tale situazione per la valutazione del contenuto diffamatorio di quanto pubblicato o diffuso (v., in tal senso, Cass. V Sez. Pen. 12.12.1991, Benincasa, su Cass.pen.1993, 297).

D'altra parte non può nemmeno trascurarsi che anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all'attenzione di chi legge, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiamento mentale favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati (v. Cass. V Sez. Pen., 8.6.1992, Petta, in Giust.Pen., 1993,11, 352).

Orbene, ad avviso di questa giudice, i commenti sopra riportati contengono in se sia i caratteri diffamatori di tipo letterale e contenutistico, sia quelli espressivi di tipo modale di cui si è testé detto.

Invero essi si inseriscono in una vera e propria campagna di stampa denigratoria, secondo cui vi sarebbe stata un'interferenza di interessi privati del Sindaco nell'attività della xxx s.p.a. s.p.a. inerente alla gestione dei parcheggi pubblici realizzati negli anni 2004-2005, in quanto si diceva che la moglie del Sindaco fosse socia della xxx s.p.a. s.p.a..

Né nel caso in esame, ai sensi dell'art. 596 c.p., è stata provata a discolpa la "verità" del fatto attribuito alla p.o..

Dall'istruttoria dibattimentale emerso, invece, che i fatti sopra indicati attribuiti a XXX, non corrispondono al vero.

Infatti la parte offesa, della cui attendibilità non vi ragione di dubitare, ha spiegato che la "xxx s.p.a." è una società - costituita anni prima che divenisse sindaco della città - che gestisce i parcheggi ed ha anche i1 compito di realizzare nuove infrastrutture di parcheggio relative alla viabilità,, precisando che si tratta di una società mista, a cui partecipa anche il comune , ma a cui non partecipa né lui personalmente, né la moglie, né tanto meno alcun membro della sua famiglia. Ha escluso di aver mai ricevuto personalmente proventi dalla xxx s.p.a., o di averli ricevuti un membro della sua famiglia. La p.o. ha dichiarato che da questa diffamatoria campagna di stampa, in quanto persona pubblica, aveva ricevuto un danno consistente, in quanto la diffusione di queste notizie ad un certo momento era diventa cosi intensa che in alcuni casi era stato costretto anche personalmente - a garantire a persone di sua conoscenza che non era in alcun modo coinvolto, né aveva alcun interesse privato nella società xxx s.p.a.. Ha anche dichiarato che "Quindi e del tutto evidente che difficile considerare soltanto un intervento, se si tratta di un forum in cui interagiscono delle opinioni e dei punti di vista. Non a caso credo, lo abbiamo visto insieme all'Avvocato, ci sono invece interventi che sono esplicitamente diffamatori, nel senso che fanno riferimento a ciò che non è vero, vale a dire un coinvolgimento personale di mia moglie e della mia famiglia nella gestione e quindi negli interessi di "xxx s.p.a.", mettendo in relazione il fatto che ci sarebbero state, che poi è molto discutibile anche questo, e un punto di vista, io lo rispetto, ma a del tutto discutibile, delle tariffe esose, perché queste tariffe esose dovevano service a favorire proventi dai quali la mia stessa famiglia, in particolare mia moglie, avrebbe tratto vantaggio. (...) èun problema di contestualità, non a ... se lei mi dice, se una persona mi incontra per strada e mi dice 'Ritengo che xxx s.p.a. abbia avuto o abbia tariffe da ladrocinio'

non mi sognerei mai citarla o di denunciarla (...) gli direi che non sono d'accordo e cercherei di capire e di spiegare. Se naturalmente questa affermazione in qualche modo, e nel caso specifico c'è contestualità obiettiva, si trova a essere messa in relazione con affermazioni che invece riguardano un'altra sfera, cioè quella della mia vita familiare e privata personale, è evidente,lei capisce, cambia il discorso." (v. trascrizione verb. ud. 26.9.2008 pg. 14-15­16).

Le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dal P.M. e dal difensore della p.c..

Pertanto deve escludersi nel caso in esame la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 596 c.p..

Deve ugualmente escludersi che, nel caso esaminato, ricorra la scriminante di cui all'art. 51 c.p.

In terra di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 c.p. e dell'art. 21 cost. e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio ritenuto lecito (Cass. pen., sez. V, 4 gennaio 2000, n. 3287).

Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione avvenuto per il tramite di uno scritto, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica o per la cerchia dei destinatari, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo di chi scrive o esprime opinioni di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2000, n. 5941). Ne consegue che al di là di tale ambito, ove la notizia non sia vera o non rivesta un pubblico interesse o sia manifestata con inutili eccessi espressivi ovvero con ingiustificate forme aggressive dell'interesse morale della persona, si esula dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e si rientra nell'alveo della diffamazione punibile (v. in tal senso, Cass. Sez. Pen. V, 27.4.1992, in Giust. Pen.,1993, 11,408).

Ora, nel caso in esame, come già detto, è innegabile che il contenuto di questi commenti abbia natura offensiva della reputazione del sindaco di X, in quanto essi fanno riferimento ad un'interferenza di interessi privati del Sindaco nell'attività della xxx s.p.a. s.p.a. inerente alla gestione dei parcheggi pubblici realizzati negli anni 2004-2005, lasciando intendere che la moglie del Sindaco era socia della xxx s.p.a., circostanza non vera.

 

Pertanto, non ricorrendo né 1'esimente in parola (ex art.51 c.p.) né la causa di non punibilità di cui all'art. 596 c.p., A. C. dev'essere ritenuto responsabile del delitto ascrittogli.

Riguardo all'elemento soggettivo - colpa - esso si ravvisa nel carattere palese dell' errore commesso, che non richiede particolari approfondimenti o ricerche, per cui, se il direttore del giornale in questione avesse controllato il tenore dei commenti inseriti on line, avrebbe potuto cogliere quel profilo di antigiuridicità che ha dato luogo alla fattispecie penale. Conseguentemente se il direttore responsabile, la cui attività consiste in una supervisione per impedire che vengano commessi reati, avesse esaminato o controllato e verificato i fatti oggetto della narrazione, avrebbe potuto evitare la diffamazione: è pacifico che fra i compiti propri del direttore responsabile di un periodico, anche se on line, si annovera, innanzitutto, quello di verificare la certezza della notizia e, quindi, di impartire disposizioni affinché sia accertata la sua attendibilità.

Inoltre va osservato che i commenti sopra indicati sono rimasti on line dal maggio 2004 almeno sino al gennaio 2005, epoca in cui XXX ha provveduto a stamparli (v. trascrizione verb. ud. 26.92008 pg. 25-26). Sotto questo profilo risulta priva di pregio l'argomentazione difensiva secondo cui l'A. non poteva esercitare un efficace controllo su tutti i commenti pubblicati sul giornale on line, tenuto conto della loro quantità.

Invero i commenti sopra riportati sono rimasti on line e quindi sono stati consultabili da un numero indeterminato di persone per oltre sei mesi, per cui l'imputato aveva sicuramente tutto il tempo per esercitare i1 controllo a lui demandato e verificarne la corrispondenza a verità. Proprio la circostanza che tali commenti fossero ancora presenti sul giornale on line in questione ancora nel gennaio 2005, fuga ogni dubbio sul carattere tempestivo della querela proposta.

Pertanto va affermata la penale responsabilità di A. C., per aver omesso di esercitare la doverosa vigilanza sul giornale on line sopra citato.
Di tutta evidenza è la sussistenza delle aggravanti di cui al co. 3 dell'art. 595 e dell'art. 13 L. n. 47/1948, in quanto l'offesa è stata arrecata attraverso la pubblicazione dei commenti in questione su un giornale on line ed consistita nell'attribuzione al XXX, quale sindaco di X, di un fatto determinato.

In considerazione del fatto che a carico dell'A. non risulta alcun precedente penale possono concedersi le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

Il giudizio di prevalenza, in sede di comparazione ex art. 69 c.p., meglio si adatta alla valutazione globale del fatto con riguardo ad ogni oggettivo indice sintomatico ed alla sostanziale entità, della condotta illecita in funzione del principio di proporzione tra pena e reato.

Va doverosamente evidenziato che l'ipotesi di cui all'art. 13 della legge 8.2.1948 n. 47 non costituisce un'autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p. (Cass. Pen. Sez. V 15.1.1990, n. 312) e pertanto l'ipotesi aggravate dell'art. 13 è soggetta al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

Alla luce dei criteri ex art. 133 c.p. ed in rapporto alle finalità di emenda, prevenzione e rieducazione, pena congrua che si ritiene pater infliggere ad A. C. quale direttore responsabile della parte giornalistica del sito Internet www.XXX.it su cui i commenti in questione sono state pubblicati è quella di €. 600,00 di multa, cosi calcolata: concesse le attenuanti generiche

prevalenti sulle contestate aggravanti, p.b. €. 800,00 di multa diminuita per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche ad €. 600,00 di multa.

Alla condanna consegue l'obbligo per il prevenuto di provvedere al pagamento delle spese processuali. Non può essere accolto la richiesta di applicazione dell'indulto concesso con la legge n. 241/2006, in quanto si tratta di un beneficio che,

estinguendo la pena inflitta, presuppose il passaggio in giudicato della sentenza e nell'eventuale concorso di più reati va applicato una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati.

Infine, in accoglimento della domanda civile, A. C. deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in complessivi €. 4.000,00, tenuto conto del patimento morale subito dalla p.o. a seguito della diffusione dei commenti in questione, che gli attribuivano una condotta illecita ed approfittatoria, tanto più grave, essendo la p.o. sindaco di X, comune socio della xxx s.p.a. s.p.a., società concessionaria del servizio pubblico di parcheggi.

Quanto alle spese processuali, A. C. dovrà, altresì, rifondere alla p.c. le spese legali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

All'udienza del 13.2.2009,

Il Tribunale di Firenze — Sezione I Penale — in composizione monocratica,

Visti gli artt 533 e segg. c.p.p. dichiara A. C. colpevole del reato ascrittogli, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e lo condanna alla pena di €. 600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e scgg. c.p.p. condanna inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in complessivi €. 4.000,00, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa della predetta

parte civile, che liquida in €. 2.000,00, oltre al 12,5 % a titolo di spese forfettarie oltre Iva e Cap come per legge.

Visto l'art. 544/3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito dellamotivazione.

Firenze 13.2.2009.

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